Differenze tra scusanti e scriminanti | Studiare Diritto Facile

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  • čas přidán 7. 08. 2024
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    STRUTTURA DEL REATO (teoria tripartita)
    Il reato è composto da tre elementi fondamentali:
    1. FATTO TIPICO (azione/omissione, evento, nesso di causalità)
    2. ANTIGIURIDICITÀ (contrarietà del fatto materiale all’O.G.)
    3. COLPEVOLEZZA (volontà riprovevole nelle forme di dolo e colpa) 
    SCRIMINANTI
    Sono cause di esclusione dell’ANTIGIURIDICITÀ del fatto, cioè situazioni normativamente previste in presenza delle quali una condotta - che altrimenti sarebbe punibile dalla legge - diviene lecita in quanto una norma, desumibile dall’intero ordinamento giuridico, la ammette e/o la impone.
    Es. la difesa legittima (art. 52); il consenso dell'avente diritto (art. 50); l'esercizio del diritto o l'adempimento del dovere (art. 51); l'uso legittimo delle armi (art. 53) e lo stato di necessità (art. 54).
    SCUSANTI
    Sono le cause di esclusione della COLPEVOLEZZA, cioè condizioni in cui non è possibile muovere un rimprovero al soggetto attivo della condotta rispetto ad un fatto che resta oggettivamente illecito.
    a. errore inevitabile sul precetto; b. errore di fatto (art. 47 c.p.); c. costringimento psichico (art. 46 c.p.); d. nei reati colposi, caso fortuito, forza maggiore e costringimento fisico (art. 45 c.p.); e. ordine illegittimo insindacabile.
    SCRIMINANTI
    Le scriminanti escludono l’antigiuridicità del fatto
    REATO = FATTO TIPICO - ANTIGIURIDICITÀ + COLPEVOLEZZA
    SCUSANTI
    Le scusanti escludono la colpevolezza
    REATO = FATTO TIPICO + ANTIGIURIDICITÀ - COLPEVOLEZZA
    CAUSE DI NON PUNIBILITÀ IN SENSO STRETTO
    Escludono la sola punibilità del fatto

Komentáře • 13

  • @DrTrizio
    @DrTrizio Před 4 měsíci

    Sei la n. 1 ! Basta leggere la descrizione del video ed improvvisamente è tutto più chiaro.

  • @giuseppe5646
    @giuseppe5646 Před 2 lety

    Bel video. Grazie

  • @dirittoalpuntopodcast
    @dirittoalpuntopodcast Před 3 lety +4

    Grazie per l’invito Silvia 😎

    • @Marco-fp9hq
      @Marco-fp9hq Před 3 lety +1

      Un'osservazione da appassionato della materia: se si assume una struttura tripartita del reato, considerando però la colpevolezza come solo normativa e l'elemento soggettivo come parte del fatto tipico, gli art 45 a 48 cp rappresentano cause che escludono il fatto tipico, ad esempio nel 47 cp il soggetto si rappresenta e vuole un fatto diverso da quello descritto in una fattispecie tipica, l'errore sul fatto integra un "non dolo", quindi il dolo fa parte del fatto in questa prospettiva. Tra l'altro chi sposa questa logica tripartita argomenta anche sul dato sistematico del codice, da art 39 a 41 cp fatto tipico oggettivo, 42 e 43 fatto tipico soggettivo, poi 45 a 48 esclusione del fatto tipico, poi cause di giustificazione ecc. Tu che ne pensi :) ?

    • @dirittoalpuntopodcast
      @dirittoalpuntopodcast Před 3 lety +1

      Caro @@Marco-fp9hq, in materia si sono avvicendate numerosissime teorie. Pensa ad esempio a chi addirittura appoggia la teoria bipartita, che potrebbe far saltare il castello di carte da me delineato nel video. Il bello del diritto, nonché il suo punto debole in certe occasioni, è che ci lascia interpretare. Le informazioni da me riportate sono ovviamente quelle delineate da dottrina e giurisprudenza maggioritarie, ma trovando il giudice "giusto", probabilmente anche la tua reggerebbe. Grazie di aver visto il video ;)

  • @dariopalmieri7572
    @dariopalmieri7572 Před 9 měsíci +1

    2:24 Scriminante=Cause di giustificazione=Cause di esclusione dell'Antigiuridicità
    6:55 Scusanti=Cause di esclusione della Colpevolezza

  • @francescaaltomare7944
    @francescaaltomare7944 Před 3 lety +1

    Chiarissimi grazie!

  • @deborah.1188
    @deborah.1188 Před 2 lety

    Comunque sarebbe opportuno soffermarsi sulle motivazioni della suddetta triplice differenziazione

  • @MauroCasillo
    @MauroCasillo Před 3 lety +1

    Mi scuso per il formalismo bieco( excusatio non petita...) che, credo, connotera' questo mio intervento. Ho un dubbio. Lo espongo.
    Premessa :ho sempre trovato estrema difficoltà nella classificazione delle ESIMENTI.
    Svolgimento :
    -le esimenti sono la categoria generale, il "genus" : le "species" sono le scriminanti( o cause di giustificazione o cause di liceità) che rendono lecito un fatto tipico(e sono legittima difesa, stato di necessità... per farla breve da 50 a 54 cp) ;le scusanti (errore di fatto, forza maggiore, caso fortuito, costringimento fisico)che rendono non colpevole il soggetto autore del fatto tipico ;le cause di non punibilità ( 131 bis, ad es) che rendono non punibile il fatto.
    Il vero problema, in questo pingue palcoscenico morfologico già complesso, è inserire le scriminanti NON codificate, facendole, eventualmente, rientrare nella ipotesi dottrinale di INESIGIBILITA'.
    Siamo nell ambito del 384 cp e 54 cp o si tratta di categoria praeterlegale?

    • @dirittoalpuntopodcast
      @dirittoalpuntopodcast Před 3 lety

      Buongiorno accy piens, grazie per aver commentato. Ciò che dici è impreciso: il genus è " cause di esclusione della punibilità in senso lato", le 3 species sono: 1) scriminanti 2) scusanti/esimenti 3) cause di non punibilità in senso stretto. Il problema delle scriminanti non codificate è di non poco rilievo, ne convengo con te. Posso dirti che l'ambito è vario e non si limita ai soli articoli da te citati. In particolare, ti riporto l'esempio della cd. scriminante sportiva, che permette di andare esente da pena nel caso in cui si facciano danni nel corso del gioco. Questa particolare scriminante non codificata sembra essere un "mix", che si desume dagli artt. 51+50 c.p. (ovvero esercizio del diritto + consenso dell'avente diritto). Ne abbiamo parlato in un episodio del nostro podcast di cui ti lascio il link per approfondire: open.spotify.com/episode/6B0T3SlVsFvd8BpiHXnLPc?si=5e634e6d9bbb4e44

    • @MauroCasillo
      @MauroCasillo Před 3 lety +1

      @@dirittoalpuntopodcast Senza animosita `: c'è autorevole dottrina che preferisce utilizzare il termine ESIMENTE per descrivere le 3 categorie. Reputo che però anche cause di non punibilità in senso lato, sia un ottima definizione.