FORMAZIONE GENERALE 3: FAQ 81/08 - Le figure aziendali della sicurezza sul lavoro. 👨‍💼👩🏻‍🚒👨🏽‍⚕️👩🏻‍🍳

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  • čas přidán 30. 07. 2024
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    Il presente video e quelli che fanno parte della playlist servono come Materiale didattico e divulgativo per la formazione dei lavoratori, riguardante il programma della parte Generale, prevista dal D.Lgs 81/08.
    ARGOMENTI DEL VIDEO:
    ‣ A Chi si applica il Decreto 81/08?
    ‣ Quali sono le figure ed i relativi corsi previsti?
    ‣ Chi sono e quali funzioni hanno il Datore di lavoro, gli addetti antincendio e primo soccorso, il RLS, i preposti ed i dirigenti? Ed i lavoratori?
    Troverete le risposte a queste domande in questo video.
    📖 La Normativa per la formazione dei lavoratori:
    Accordo Stato Regioni del 21/12/11.

Komentáře • 10

  • @SistemaSicurezzaeFormazione

    Grazie mille a te! Sono molto contento che qualcuno utilizzi questo materiale informativo!

  • @monicacruz2953
    @monicacruz2953 Před 6 měsíci

    Sei bravissimo

  • @monicacruz2953
    @monicacruz2953 Před 6 měsíci

    Grazie mille

  • @marcop3049
    @marcop3049 Před 6 měsíci

    Buuuuuuuu! La mancata designazione del/i RLS è sostanzialmente ILLEGALE. Tra le sue funzioni principali c’è quella di VIGILANZA… il che comporta la possibilità (e l’obbligo morale, se del caso) di denunciare il Datore di Lavoro agli Organismi di Vigilanza competenti (ASL e VV. FF.). È forse un caso che di questo si taccia?

    • @SistemaSicurezzaeFormazione
      @SistemaSicurezzaeFormazione  Před 6 měsíci

      Mi scusi, con questo commento cosa vorrebbe dire? Sta parlando con degli esperti del settore. La mancata designazione non prevede sanzioni… cosa c’è dì illegale? Una piccola azienda con un dipendente, in relazione alla sua affermazione ed alla vigilanza, svolta dal preposto tra l’altro, quale importanza avrebbe l’rls ? Io credo che le cose andrebbero sempre contestualizzate. Se parliamo della Fiat sono d’accordo con lei sull’importanza della figura.

    • @marcop3049
      @marcop3049 Před 6 měsíci

      @@SistemaSicurezzaeFormazione La normativa prevede che il Datore di lavoro sia sanzionabile solamente se non richiede (in forma scritta e dandone evidenza) ai lavoratori di comunicargli il nominativo del loro Rappresentante. Se questa richiesta viene effettuata ma i lavoratori non procedono all’elezione, l’azienda dovrà versare in un apposito fondo una cifra pari 2 ore di retribuzione per ciascun lavoratore all’anno. Contestualmente l’INAIL provvederà ad assegnare un RLST - Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza Territoriale. Nel caso in cui l’RLS venga eletto, invece, il datore di lavoro, oltre a provvedere alla formazione, dovrà comunicarne il nominativo all’INAIL mediante procedura telematica. E’ però bene evidenziare che non esiste una sanzione a carico del datore di lavoro in caso di assenza del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza; il Rappresentante dei Lavoratori è infatti un diritto dei lavoratori e non un obbligo per il Datore di Lavoro. L’articolo 47 del D.Lgs 81/2008 riporta chiaramente che “in tutte le aziende, o unità produttive, è eletto o designato il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza”. Ma non c’è alcun riferimento sanzionatorio in corrispondenza di questo articolo.
      È bene ricordare che l’RLS deve essere designato anche in presenza di un solo lavoratore ma ci sono delle eccezioni, ossia casi in cui la normativa non prevede tale obbligo, eccone alcuni esempi:
      Imprese famigliari
      Aziende dove sono impiegati solo lavoratori a progetto purché la prestazione lavorativa non si svolga nei luoghi di lavoro del committente
      Lavoratori a domicilio, compresi chi svolge attività di portierato nei condomini.

    • @marcop3049
      @marcop3049 Před 6 měsíci

      Dunque siamo, se si vuole, in zona grigia. A cavallo tra legale ed illegale. Dunque ritiro illegale e lo sostituisco con INSOPPORTABILE.

    • @marcop3049
      @marcop3049 Před 6 měsíci

      Dimenticavo… il Preposto vigila sui lavoratori, mentre il Rappresentante dei lavoratori, guarda un po’ il caso, vigila sul Datore di Lavoro (per il tramite degli Organismi istituzionali…)

    • @SistemaSicurezzaeFormazione
      @SistemaSicurezzaeFormazione  Před 6 měsíci +1

      Non posso che confermare ed essere d’accordo con tutto quello che ha scritto.
      Però glielo dico da persona che è tutti i giorni sul campo di battaglia: un approccio esclusivamente accademico non è sufficiente. Bisogna vedere le situazioni, le dimensioni aziendali, i contesti, i settori lavorativi ecc ecc.
      Poi come in ogni aspetto della vita, rispetto questa tematica ci sono diversi punti di vista a volte divergenti:
      Quello degli ispettori, che devono controllare e reprimere situazioni di pericolo;
      Quello dei datori di lavoro, che devono mandare avanti la baracca, molto spesso arrancando per far quadrare i conti (parlo delle piccole imprese) e che si sentono oppressi da tutti questi adempimenti;
      Quello dei lavoratori, ai quali a volte è chiesto troppo, e a volte tolto qualcosa come il diritto di lavora senza rischiare di farsi male;
      Quello dei consulenti che devono aiutare un imprenditore ad essere a norma, evitando potenziali sanzioni ecc
      Io da persona empatica capisco e rispetto tutti i punti di vista, soprattutto quelli che apportano ragionamenti supportati da solide basi e conoscenze, come il suo.