CONDANNA PENALE: QUANDO PERDO IL LAVORO?

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  • čas přidán 1. 08. 2024
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    Puoi perdere il lavoro in caso di una condanna penale? E se sì in quali casi?
    Ne parliamo in questo video.
    Ciao sono Francesco D’Andria e sono un avvocato penalista.
    La domanda è: a causa di una condanna penale posso perdere il lavoro?
    La risposta è “dipende”. La variabile è data dal reato, dall’entità della pena e dal lavoro che fai.
    Devi sapere che al termine di un processo il Giudice emetterà una sentenza e questa sentenza, nel momento in cui diverrà definitiva, potrebbe avere degli effetti negativi sul tuo posto di lavoro.
    Nei casi più gravi potrebbe avere effetti negativi sul tuo lavoro quando in sentenza è già comminata una pena accessoria, quale ad esempio: l’interdizione dai pubblici uffici, l’incapacità di poter contrarre con la pubblica amministrazione, il non poter assumere uffici direttivi di società.
    Ma nei casi meno gravi? Cosa succede quando hai ottenuto una pena relativamente bassa che ti ha consentito di avere dei benefici di legge come la sospensione della pena?
    Poniamo un caso pratico.
    Sei un professore di liceo e vieni accusato di molestie sessuali . Non vuoi fare il processo e vuoi patteggiare una pena concordata con il pubblico ministero che ti aiuti ad uscire il più velocemente possibile dal processo penale.
    Prima di fare questa scelta devi valutare con il Tuo Difensore se questa opzione potrà avere delle conseguenze per il tuo lavoro.
    L’avvocato penalista “bravo” è un po’ come il giocatore di scacchi: fa una mossa immaginando già i tre passi successivi dell’avversario. Pertanto, prima di fare una scelta processuale, dovrai capire se quella scelta potrà determinare un danno.
    Il patteggiamento, se tu fossi un professore, potrebbe impattare sul tuo lavoro.
    Secondo il contratto collettivo che disciplina le regole per il comparto degli insegnanti “il comportamento o la molestia che rivestano carattere di particolare gravità o anche quando sono compiuti nei confronti degli allievi” determinano un licenziamento dal lavoro.
    In questo caso, quindi, essendo un dipendente scolastico rischi di essere licenziato.
    Ma è sempre così?
    Ci possono essere reati che non contemplano l’automatico licenziamento. Rimaniamo nella categoria degli insegnanti.
    Il CCNL stabilisce che se sei condannato per un reato commesso fuori dalla tua professione scolastica e detto reato non rivesta particolare gravità, il licenziamento non dovrebbe essere compiuto.
    Ad esempio un insegnante che in passato aveva fatto l’imprenditore e che veniva condannato per bancarotta fraudolenta. Questo reato non ha alcuna attinenza con il contesto scolastico e non presenta una gravità tale da consentire un licenziamento.
    Se invece il reato, compiuto al di fuori dell’attività professionale, fosse connesso con l’attività scolastica quali effetti potrebbe avere?
    Pensiamo al caso del reato di maltrattamenti in famiglia.
    Ictu oculi, sembrerebbe che il reato di maltrattamenti impatti sulla professione scolastica.
    Chiediamoci pure: è degno un insegnante condannato per maltrattamenti ad educare le nuove generazioni al rispetto degli altri e all’uso della non violenza nei rapporti interpersonali?
    Ma vi è anche un’argomentazione opposta che poniamo noi.
    Un insegnante che si trova in una faida familiare può andare incontro alla morte civile per una condanna che non lo rappresenta come uomo e come cittadino ma che non è altro che una parentesi della sua vita?
    Una precisazione è d’obbligo. Il mondo del diritto non è matematica.
    In altre parole, non vi è nulla di certo. Le leggi vanno interpretate ed è per questo che esistono gli avvocati. È per questo che ci sono avvocati che con intuito e abnegazione cercano di aiutare il Giudice ad interpretare in maniera corretta e giusta il dettato normativo.
    Detto questo, sul punto c’è da dire che la Cassazione ha riconosciuto questo punto di vista stabilendo che un’insegnante condannato per maltrattamenti in famiglia non possa essere licenziato.
    Con la sentenza n. 21958 del 10.09.2018, la Cassazione afferma che i fatti extralavorativi che, seppur oggetto di una sentenza penale di condanna, non incidono minimamente sul rapporto di lavoro non possono integrare una giusta causa di licenziamento.
    Chiaramente tali questioni cambiano nel caso di altre categorie professionali o di lavoratori. Pensiamo ad infermieri, carabinieri, professionisti.
    È chiaro che occorrerà consultarsi bene con il proprio difensore di fiducia per comprendere il da farsi e le conseguenze di una sentenza di condanna.
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